Lo statuto PDF Stampa E-mail
STATUTO SOCIALE

TITOLO I° - COSTITUZIONE, NATURA  E SCOPI.

ART.    1 – COSTITUZIONE
E’ costituita  la “ITALIAN FOOTBALL LEAGUE DI SERIE A”, in seguito denominata per brevità “IFL” Con sede in Bergamo in via Maj, 24, per ogni e diversa collocazione della sede sociale, il fatto non comporterà modifica statutaria.
Essa è costituita da sodalizi sportivi in seguito denominata per brevità  “SQUADRE” affiliate alla I.F.L.  titolare dei diritti sportivi per la partecipazione al campionato di Serie A. Essa opererà sotto la denominazione ITALIAN FOOTBALL LEAGUE DI SERIE A, con sigla IFL

ART.    2 – NATURA.
La IFL è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:
    la IFL è ente autonomo ed è titolare di tutte le attribuzioni che ne discendono, è inoltre titolare di tutte le attribuzioni conferitegli dal CONI , di cui ne accetta lo Statuto ed i regolamenti.

ART.    3 – SCOPI.
La IFL  ha come scopo principale  la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, del football americano.

inoltre persegue come obbiettivi:
1.    l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all’attività sportiva del football americano sotto l’egida del C.O.N.I., della Federazione di riferimento o E.P.S. nonché l’attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;
2.    operare con una propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.
3.     tutela gli interessi dei sodalizi che la compongono;
4.    programma, organizza, disciplina e cura l’attività agonistica nell’ambito dei poteri e delle deleghe conferite dal C.O.N.I., dalla Federazione di riferimento o E.P.S.
5.    predispone progetti regolamentari adeguati alle esigenze di sviluppo del movimento sportivo del football americano;
6.    gestisce l’immagine della IFL e delle manifestazioni e tornei cui partecipano le sue associate nei rapporti con gli organi d’informazione, con l’industria e con le componenti qualificate dell’intero movimento del football americano;
7.    organizza tornei, manifestazioni ed iniziative sportive finalizzate alla promozione del football americano di vertice;
8.    esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti dal C.O.N.I., dalla Federazione di riferimento o E.P.S.
9.     rappresenta i sodalizi partecipanti al campionato di serie A  maschile nella negoziazione e gestione dei diritti collettivi di immagine, a carattere sia radiotelevisivo che promo-pubblicitario, nella tutela dei marchi collettivi ed in generale nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
10.    assiste e tutela gli interessi delle sue associate presso tutte le organizzazioni internazionali;
11.    promuove ogni altra iniziativa ed espleta ogni altra funzione discendente o correlata ai propri fini istituzionali.
La IFL potrà, inoltre, esercitare tutte quelle attività ritenute necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Le finalità di cui ai punti 6, 7, 9,  potranno essere anche affidate a società terze, controllate dalla IFL.
La IFL potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso la IFL non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme del CONI, dalla Federazione di riferimento o E.P.S. cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.  
La IFL  intende affiliarsi al CONI, o Federazione di riferimento o E.P.S.  i cui Regolamenti si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.   
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, la IFL potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.
La durata dell’Associazione è indeterminata.

TITOLO II° -  ASSOCIATI

ART.    1 – SOCI
Gli associati alla IFL sono le squadre che hanno i requisiti per partecipare al Campionato di serie A e attualmente sono suddivisi nelle seguenti categorie:
    a)    Fondatori
    b)    Ordinari;
    c)    Onorari    
d)    Sostenitori;
Sono associati fondatori coloro che appaiono tra i firmatari dell’atto costitutivo, e pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Attualmente questi sono:
1.    DOLPHINS
2.    DOVES
3.    GIANTS
4.    LIONS
5.    MARINES LAZIO
6.    PANTHERS
7.    RHINOS
8.    WARRIORS
Sono associati Ordinari, coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.
     Gli Associati Onorari, sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale, ma non da diritto al voto nelle assemblee dell’associazione.
     Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione, i soci sostenitori non hanno diritto al voto nelle assemblee dell’associazione, ma vengono comunque invitati a partecipare e ascoltato il loro parere.
    Sono aderenti alla IFL le squadre costituite sotto qualsiasi forma giuridica purché compatibili con le leggi dello Stato e con le norme emanate in materia dal CONI a condizione che gli statuti non siano in contrasto con lo Statuto e i regolamenti di IFL.
    Qualsiasi modificazione nella natura giuridica, nella struttura e negli organi delle squadre deve essere comunicata per iscritto alla IFL nel termine di 30 gg. dalla data di modificazione.  Questo avrà effetto nei confronti della IFL solo in presenza di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che ne certifichi la conformità agli originali. La Lega ha diritto  a semplice richiesta di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla struttura delle squadre aderenti.
    La rappresentanza delle squadre presso la IFL spetta nell’assemblea ordinaria, solo al Presidente, o, qualora lo statuto lo preveda, al Vicepresidente Vicario, o,con delega del Presidente, all’ Amm. Delegato

ART.    2 – REQUISITI PER L’ADESIONE

1)    adesione alla IFL è a tempo indeterminato e non può essere disposta per  un periodo temporaneo.
L’adesione alla IFL comporta per la squadra il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione  e la modificazione dello statuto e dei regolamenti  e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione.
2)    Chi intende aderire alla IFL deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, La stessa di concerto con il C.O.N.I., la Federazione di riferimento o E.P.S. può stabilire annualmente speciali condizioni di ammissione delle squadre, per il primo periodo viene richiesta un unanimità di voto. Successivamente detta clausola sarà specificatamente sottoposta, per la modifica, a votazione espressa con unanimità dei voti
3)    Gli aspiranti aderenti debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.
4)    Ogni aderente per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti di IFL e federali e si  impegna:
a)  ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
b)  a partecipare all’attività ed alle manifestazioni di IFL;     
c)   a contribuire alle necessità economiche di IFL;
d)   a non adire altre Autorità che non siano quelle di IFL o del C.O.N.I., della Federazione di riferimento o E.P.S. per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito della IFL.
e) Le squadre aderenti hanno tutti i diritti e gli obblighi conferiti loro dallo Statuto e dai Regolamenti di IFL.
In particolare i sodalizi aderenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni deliberazione assunta dai competenti organi di IFL e ad accettarne le decisioni in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all’attività sportiva o relative alla loro appartenenza alla IFL.
Ogni azione od omissione, dolosa o colposa, che violi tale impegno, sarà sanzionata sulla base di quanto previsto dall’apposito Regolamento di Disciplina.
Salva la preventiva autorizzazione della IFL, i sodalizi si impegnano inoltre a non intraprendere alcuna iniziativa che possa anche indirettamente e relativamente ai rapporti con i terzi, precludere o limitare l’autonomia negoziale della IFL, così come disciplinato dai Regolamenti di IFL ed in conformità con le direttive emanate dall’Assemblea.
Le squadre devono essere munite di una postazione telefax e di un indirizzo di posta elettronica idonei a ricevere 24 ore al giorno, di cui devono comunicare alla IFL gli estremi nonché ogni variazione degli stessi.
Salvo diversa prescrizione, espressamente deliberata in relazione al caso specifico dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, tutte le delibere sono notificate alle società mediante telefax o posta elettronica e ritenute conosciute dalle stesse in mancanza di contestazione entro le 24 ore successive all’esito positivo dell’invio del messaggio.
5)    Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento;
in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.
6)    chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all’associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno in cui è stato notificato, dietro preavviso scritto di 90 gg. e notificato via lettera raccomandata.
7)    In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi alla IFL può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall’assemblea dei soci. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l’esclusione sia deliberata. (Contro tale provvedimento non è ammesso appello) Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragione dell’esclusione egli può adire un organo di giustizia che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all’interno della IFL, una commissione di appello composta di tre membri effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.  
Altri casi di esclusione  possono essere
•    estinzione della squadra;
•    perdita, per qualsiasi ragione del diritto di partecipare al campionato di serie A
•    perdita di uno dei requisiti previsti per l’adesione.

TITOLO III° -  STRUTTURA DELLA IFL

ART.    1 – ORGANI.
Sono organi della IFL :
a)    L’assemblea ordinaria dei soci;
b)    Il Presidente;
c)    Il Consiglio Direttivo;
d)    Il collegio dei revisori contabili
La partecipazione a organi della IFL è gratuita; su delibera dell’Assemblea ai componenti di organi della IFL potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute ed un eventuale gettone di presenza.

Sezione I : ASSEMBLEA
ART.     2 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le assemblee generali possono essere a carattere ordinario e straordinario.
Le assemblee generali sono composte da tutte le squadre aderenti.
Hanno diritto di partecipare ad ogni assemblea senza diritto di voto il Segretario Generale, i soci sostenitori, i soci onarari ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente della IFL ha diritto di voto se rappresentante di una squadra.
E’ facoltà del Presidente della IFL invitare all’Assemblea altre persone ritenute utili allo svolgimento della stessa.

ART.    3 – DIRITTO DI VOTO DEI SODALIZI
Ogni squadra ha diritto ad un voto.
Dal momento dell’iscrizione al campionato le squadre nuove ammesse partecipano a pieno titolo alle attività assembleari ad eccezione della discussione ed approvazione del bilancio relativo all’anno in cui non facevano parte della IFL.

ART.    4 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le assemblee generali sono convocate dal Presidente della IFL su delibera del Consiglio Direttivo a mezzo messaggio via telefax o posta elettronica inviato almeno 8 giorni prima della data fissata con l’indicazione del giorno, luogo e ora della riunione e con la specificazione dell’ordine del giorno. Su quest’ultimo potranno essere inseriti altri argomenti solo su richiesta di almeno un terzo delle squadre. In caso di urgenza le Assemblee potranno essere convocate con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni liberi prima della data fissata. Sull’invito dovrà specificarsi che trattasi di convocazione urgente.
Qualora sia venuta meno la metà del Consiglio Direttivo, l’Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro 45 giorni dal verificarsi di tale evento.
La convocazione delle Assemblee potrà essere richiesta anche da parte di almeno due componenti del Consiglio Direttivo e/o almeno un terzo degli associati che dovranno indicare gli argomenti da trattare. In tal caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART.     5 – VERIFICA DEI POTERI
La verifica dei poteri dell’assemblea generale viene esercitata dal Segretario Generale.
Il Segretario fornisce al Presidente dell’Assemblea l’esito della verifica immediatamente dopo la dichiarazione di inizio dei lavori effettuata da quest’ultimo.

ART.    6 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno 2 volte all’anno.
L’Assemblea, entro il mese di luglio, esamina ed approva la relazione programmatica del Consiglio Direttivo ed il bilancio preventivo dell’anno in corso.
Entro il mese di ottobre, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, esamina ed approva la relazione del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
L’Assemblea Generale Ordinaria della IFL inoltre provvede a:
a) eleggere il Presidente della IFL, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) impartire al Consiglio Direttivo le direttive generali e le strategie da seguire;
c) nominare il Giudice di IFL;
d) nominare il Segretario Generale;
e) nominare i Consulenti ed il personale ritenuto necessario determinando il relativo compenso ed inquadramento;
f) all’eventuale nomina di un Presidente Onorario della IFL con diritto di partecipazione consultiva alle assemblee di IFL.
g) Escludere le squadre nei casi espressamente previsti dallo Statuto
E’ inoltre competente a discutere e deliberare sulle attività della IFL in relazione agli interessi comuni delle squadre aderenti.
E’ data facoltà all’Assemblea di avvalersi, predeterminando il compenso, di consulenti nei vari settori di attività della IFL ai quali potranno essere affidate deleghe di funzioni da parte dei vari Organi Statutari.
L’Assemblea potrà delegare proprie attribuzioni e/o poteri delegati dal C.O.N.I, dalla Federazione di riferimento o E.P.S. a società collegate di cui la IFL detenga la maggioranza assoluta mediante espressa deliberazione.
L’Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione ed in seconda convocazione, che si potrà tenere anche nella stessa giornata a distanza di un’ora, con la presenza di almeno la metà più uno dei sodalizi aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti, ad eccezione di maggioranze diverse espressamente indicate nello Statuto.
Essa inoltre: provvede entro il 30 Aprile del primo anno del quadriennio olimpico, alla elezione del Presidente, dei consiglieri e del collegio dei Revisori dei Conti.

Art.     7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
L’Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dai due terzi delle squadre con l’indicazione degli argomenti all’Ordine del Giorno.
La richiesta da parte dei due terzi delle squadre deve essere inoltrata alla Presidenza della IFL che provvede alla convocazione dell’Assemblea nei termini previsti al precedente art. 10.
L’Assemblea Straordinaria è competente in via esclusiva a deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della IFL, sulla approvazione e modifica dei Regolamenti di IFL ed in ordine alla assunzione di partecipazioni in società e alle delibere da prendere in società partecipate.
L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione ed in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo quella stabilita per la prima, delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi delle squadre aderenti, ad eccezione di maggioranze diverse espressamente indicate nello statuto.

Art.     8 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della IFL o da chi ne fa le veci.
E’ preposto alla verbalizzazione il Segretario Generale od un suo delegato.
E’ facoltà del Presidente di IFL chiedere all’Assemblea la nomina di un Presidente e di un Vice Presidente dell’Assemblea.
Nelle Assemblee chiamate ad eleggere il Presidente della IFL le funzioni presidenziali sono sempre svolte da altra persona eletta dall’assemblea.
Le fasi preliminari dei lavori sono dirette dal Presidente della IFL per la verifica della costituzione, la composizione dell’ufficio di Presidenza.
L’Assemblea delibera validamente sui soli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Spettano al Presidente la direzione dell’Assemblea e la determinazione delle modalità procedurali, compresa la limitazione di tempo per gli interventi, la scelta del metodo di votazione.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale a discrezione del Presidente, salvo le votazioni per le elezioni delle cariche associative che debbono avvenire per scrutinio segreto.
In caso di parità di voti la proposta o la mozione presentata è respinta.
Le funzioni di verifica dei poteri delle squadre, di scrutinio e di verifica della legittimità delle votazioni vengono svolte dal Segretario Generale. Il verbale delle Assemblee è redatto e firmato dal Segretario Generale e dal Presidente. Il verbale dell’assemblea dovrà essere trasmesso a tutti gli associati.

Art.     9 – EFFICACIA DELLE DECISIONI
Le decisioni assunte in Assemblea sono vincolanti per tutte le squadre aderenti, anche se non presenti all’adunanza. Ogni eventuale impugnazione e/o contestazione dovrà esser effettuata entro gg. 30 dallo svolgimento dell’Assemblea.

Art.    10 – ELEGGIBILITÀ
E’ eleggibile alla carica di Presidente della IFL colui il quale al momento delle elezioni non ricopra la carica di componente del Consiglio del C.O.N.I., Federazione di riferimento o E.P.S. salvo che prima delle elezioni dichiari espressamente di rinunciare, qualora eletto, alla carica ricoperta in seno al C.O.N.I., Federazione di riferimento o E.P.S.
Sono eleggibili alla carica di componenti il Consiglio Direttivo coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- siano Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori e/o Consigliere Delegato o Procuratori Generali in carica di una squadra aderente alla IFL;
- al momento dell’elezione non ricoprano la carica di dirigenti centrali o periferici del C.O.N.I., Federazione di riferimento o E.P.S. salvo che prima delle elezioni dichiarino espressamente di rinunciare, qualora eletti, alla carica ricoperta in seno al C.O.N.I., Federazione di riferimento o E.P.S.;
- siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche di IFL.

Art.     11 - DECADENZA
Il controllo dei requisiti di eleggibilità è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti entro 30 giorni dalla data dell’elezione. Qualora il Collegio verifichi l’assenza di uno o più dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto ovvero la permanenza della condizione ostativa del cumulo delle cariche federali e di IFL, dichiara la conseguente decadenza.
I componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente decadono inoltre dal proprio incarico nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti motivi:
a) sia escluso dalla IFL la squadra presso il quale siano tesserati in qualità di dirigenti o siano comunque legati da rapporto sociale o associativo;
b) manchi o sia perduto successivamente uno o più dei requisiti di eleggibilità contemplati dall’articolo precedente;
c) per dimissioni volontarie;
d) per radiazione dalla IFL;
e) per mancata partecipazione immotivata a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo;
f) la squadra di appartenenza cambi categoria nel periodo di vigenza della carica.
L’intero Consiglio Direttivo decade qualora venga meno per qualsiasi causa la metà dei componenti il Comitato stesso. In tale caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca l’assemblea elettiva che dovrà essere celebrata entro 30 giorni dall’evento.
In caso di decadenza di uno o più componenti, che non comporta il venire meno della metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla necessaria integrazione alla prima assemblea utile. Il o i consiglieri subentranti decadranno alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.
Nell’ipotesi di decadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo deve con urgenza convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Per il periodo intercorrente dalla data di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo alla data di insediamento degli Organi Esecutivi neo eletti, l’amministrazione ordinaria della IFL sarà esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.     12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente e tre consiglieri.
Essi vengono eletti dall’Assemblea Ordinaria Generale. Le operazioni di voto per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri avvengono attraverso schede separate.
Nell’ipotesi che al primo scrutinio due o più candidati alla Presidenza ottengano lo stesso numero di voti, si procederà al ballottaggio tra gli stessi.
Analogamente si procederà per i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
 E’ facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo consulenti o esperti del settore.
Al proprio interno, alla sua prima riunione utile, nomina un Vice Presidente vicario.

Art.     13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. Se necessario, il Presidente può consultare i componenti del Consiglio Direttivo anche telefonicamente ed in tal caso le loro votazioni saranno validamente espresse anche via telefax. E’ convocato senza formalità dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo organizza l’attività della IFL e delibera in merito a quanto non sia riservato alla competenza dell’Assemblea.
In particolare:
a) convoca l’Assemblea generale;
b) conferisce il mandato per la stipula di contratti nell’interesse, in nome e per conto dei propri associati;
c) cura l’ordinaria amministrazione;
d) svolge le funzioni espressamente delegate dall’assemblea;
e) emana ogni provvedimento straordinario avente carattere di urgenza di ordine sportivo, organizzativo e finanziario per la migliore efficienza e regolarità della IFL sottoponendolo ala ratifica dell’assemblea alla sua prima riunione utile;
f) cura i rapporti esterni (CONI, EFAF, Aziende, ecc.) secondo le direttive generali impartite dall’Assemblea.
g) redige il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione programmatica;
h) nomina i componenti della Commissione di Ammissione al Campionato e delle Commissioni di Lavoro della IFL;
i) compie ogni altro atto ed effettua ogni altra operazione che paia idonea a favorire il buon andamento della IFL;
Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Presidente ove ne facciano richiesta due o più Consiglieri.

ART.     14 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della IFL
Al pari del Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e può essere rieletto. Può essere eletto Presidente di IFL anche il rappresentante di una squadra associata.
Il Presidente dirige e coordina l’opera degli organi esecutivi e deliberativi della IFL, di cui regola le deliberazioni e ne garantisce la corretta esecuzione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito, in ogni sua funzione dal Vice Presidente Vicario nominato dal Consiglio Direttivo.

ART.    15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Le riunioni saranno valide alla presenza di almeno due dei suoi componenti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un componente da lui delegato partecipa di diritto all’assemblea di IFL e alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Possono essere nominate anche persone estranee alle squadre associati alla  IFL. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti dovranno essere iscritto al registro dei revisori contabili.
I componenti il Collegio vengono eletti a maggioranza semplice dei voti. I tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti quali membri effettivi, mentre i due candidati che avranno ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore saranno eletti quali membri supplenti.
Nell’ipotesi che due o più candidati ottengano al primo scrutinio un eguale numero di voti e ciò risulti determinante per l’attribuzione della carica, si procederà ad una nuova votazione, e così di seguito fino a quando permanga tale situazione. Alla prima riunione gli eletti nominano nel proprio ambito un Presidente scelto tra i membri effettivi del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della IFL e ne riferisce all’Assemblea presentando l’apposita relazione, nonché svolge tutti gli altri incarichi esplicitamente assegnatoli dal presente statuto.
Nell’ipotesi di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio cura l’ordinaria amministrazione della IFL e provvede alla convocazione dell’Assemblea in conformità a quanto previsto dall’articolo 15.
Di ogni riunione del Collegio viene redatto regolare verbale a cura del Presidente.
Il Collegio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per quanto attiene alle cause di decadenza dei singoli membri o dell’intero Collegio ed alla reintegrazione dell’Ufficio si applicano le norme contenute nell’art. 15 dello Statuto per la parte in cui sono applicabili.

Sezione II: ALTRI ORGANISMI
ART.    16 – DEFINIZIONE
Eventuali altri Organismi della IFL sono:
a) Il Giudice di IFL
b) Il Segretario Generale
c) La Commissione Ammissione al Campionato
d) Le Commissioni di lavoro

ART.     17 – IL GIUDICE DI IFL
Il Giudice di IFL, nominato dall'Assemblea Ordinaria, resta in carica per un biennio. La carica è incompatibile con incarichi di qualunque genere da parte delle società associate. E' competente a giudicare in merito alle infrazioni disciplinari commesse dalle società e dai suoi dirigenti.
In caso di sue dimissioni e/o rinuncia all'incarico, il Giudice di IFL manterrà i suoi poteri, nel regime di proroga, fino alla prima assemblea utile che provvederà alla sua sostituzione.
Può essere nominato Giudice di IFL un Magistrato o un iscritto all’Albo degli Avvocati.

ART.     18 – IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale cura l’aspetto gestionale, organizzativo ed amministrativo della IFL ed esercita le funzioni espressamente attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti di IFL.
Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sovrintende alla redazione dei verbali delle loro riunioni.
Il Segretario Generale viene nominato dall’Assemblea Ordinaria.
Ha diritto di partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni degli organi collegiali. L’Assemblea Ordinaria, al momento della designazione, ne fissa i compensi, la durata dell’incarico e i compiti operativi e di rappresentanza mediante conferimento di idonea procura

ART. 19 – COMMISSIONE AMMISSIONE AI CAMPIONATI
La Commissione di Ammissione Campionati è composta da tre componenti nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Al proprio interno viene nominato il Presidente dai Componenti così designati.
Almeno due dei tre componenti non potranno essere dirigenti delle squadre aderenti.
La Commissione ha i compiti e le funzioni assegnate dalle deleghe federali e dal Regolamento di IFL.

ART.     20 – LE COMMISSIONI DI LAVORO
Le Commissioni di lavoro, quali organi consultivi, possono essere nominate dal Consiglio Direttivo, il quale di volta in volta ne stabilisce la composizione i compiti e le modalità di funzionamento.
Le Commissioni di Lavoro riferiscono direttamente al Consiglio Direttivo che, esaminata l’attività svolta, incarica le medesime di elaborare le proposte di delibera da avanzare all’assemblea.

TITOLO IV° -  PATRIMONIO ED ENTRATE

ART.    1 – PATRIMONIO
Il patrimonio della IFL è costituito dai beni mobili ed immobili che le  pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale della IFL è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
Per il conseguimento dei propri fini, la IFL dispone delle seguenti risorse:
•    versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
•    dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
•    degli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni culturali;
•    dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
•    la IFL può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura  commerciale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione alla IFL da parte di chi intende aderire oppure in quote mensili, nonchè le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dalla IFL in conformità con i fini istituzionali.
L’adesione alla IFL non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; E’ comunque facoltà dei Soci  di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione,  può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di  versamento al fondo di dotazione.
Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi.
I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E’ comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessita’, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui la IFL si ispira.

ART.     2– Gestione entrate e spese
Le entrate di cui all’articolo precedente sono destinate alla copertura delle spese di gestione della IFL e dei servizi resi anche indirettamente dalla IFL alle proprie associate.

ART.     3 – DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA E CONTRATTI PROMO PUBBLICITARI
I diritti soggettivi di immagine sono e rimangono di esclusiva delle squadre.
Le squadre aderenti, con l’associazione, cedono alla IFL la gestione dei diritti collettivi di immagine (campionato, tornei, coppe e in genere ogni manifestazione collettiva nazionale o internazionale), ed è pertanto di esclusiva pertinenza della IFL, cui competono altresì i relativi proventi, la stipula di accordi e contratti per la diffusione radio-televisiva in chiaro per quanto riguarda le partite dei sodalizi aderenti partecipanti a manifestazioni a carattere collettivo, salvo la diffusione tramite emittenti radio-televisive a carattere locale previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
La gestione di tali diritti potrà essere affidata a società terze di cui la IFL detenga la maggioranza assoluta.

TITOLO V° -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.    1 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’associazione tiene il libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci e il libro Soci.

ART.    2 – BILANCI.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e  chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 30 Luglio di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
Entro il 30 Settembre il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il mese di ottobre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci  nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori per il relativo parere.

ART.    3 – AVANZI DI GESTIONE .
Alla IFL è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della IFL stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.
La IFL ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.    4 – SCIOGLIMENTO.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la IFL ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.    5 – SANZIONI DISCIPLINARI.
A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
l’ammonizione;
la sospensione;
la radiazione.
Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’assemblea dei soci.

ART.    6 – DISPOSIZIONI FINALI
Gli organi elettivi della I.F.L.  decadono naturalmente con la fine dell’anno olimpico ed in ossequio al  D.lgs 08/01/2004 n. 15  si provvederà entro i termini di legge alla loro rielezione.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I , e nel libro V del Codice Civile.